Capitolo 3

Il rimborso spese a piè di lista (o rimborso analitico)

Tutti i dettagli sul rimborso a piè di lista ai dipendenti: costi rimborsabili, documentazione e aspetti fiscali. Scopri l’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta, che dal 2025 incide su questo sistema di rimborso.

Autore: Dipendenti in Cloud

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Il rimborso a piè di lista, anche detto rimborso spese analitico, è una delle opzioni previste dalla legge per indennizzare le spese dei lavoratori in trasferta, insieme al rimborso forfettario e al misto. 

Scopriamo di cosa si tratta, quali vantaggi e svantaggi offre, quali spese si possono rimborsare, quale documentazione occorre e, infine quali sono gli aspetti fiscali per il lavoratore. 

 

 

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Rimborso spese a piè di lista: cos'è e come funziona

Il rimborso a piè di lista è una soluzione per l'indennizzo delle spese affrontate dai lavoratori durante una trasferta. 

Permette di rimborsare al dipendente solo le spese effettivamente sostenute in trasferta.

A differenza del rimborso spese forfettario quindi, in cui si presume una cifra a forfait, in questo sistema il dipendente deve documentare (ad esempio con scontrini o fatture) tutte le spese di cui chiede il rimborso. 

Una volta rilevate le spese, il lavoratore dovrà presentare richiesta di rimborso tramite una nota spese, un'apposita richiesta con tutti i dati di trasferta e le documentazioni fiscali di tutte le spese. 

Le spese rimborsabili in modo analitico

Tra le spese rimborsabili con questa modalità vi sono quelle per il viaggio e il trasporto (con mezzi pubblici o mezzi propri) e il vitto e alloggio.

La documentazione valida

Elemento fondamentale, quindi, per una corretta gestione dei rimborsi spese analitici è la documentazione fornita dal lavoratore come prova delle spese sostenute in trasferta. Ma, esattamente, quali sono i documenti che puoi ritenere validi?

  • Per le spese di vitto e alloggio: fatture, ricevute e scontrini fiscali;
  • per le spese di viaggio e trasporto: biglietti nominativi, ricevute rilasciate dal vettore o anche biglietti anonimi, come precisato dalla circolare 188/E/1998 dell’Agenzia delle entrate.

L’azienda dovrà archiviare e conservare con cura questa documentazione, per poterla esibire in caso di controlli fiscali.

L’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta dal 2025

La Legge di Bilancio 2025 (Legge numero 207/2024) ha introdotto una novità fondamentale che riguarda le spese documentate: l’obbligo di tracciabilità.

Dal 1° gennaio 2025 le spese di trasferta risultano deducibili per l’azienda e non incidono sul calcolo del reddito imponibile dei dipendenti solo se queste vengono pagate utilizzando mezzi tracciabili.

Cosa cambia per i dipendenti in trasferta

Per escludere gli importi dei rimborsi dalla tassazione IRPEF, la Legge prevede che i dipendenti paghino le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporti effettuati con servizi pubblici non di linea (taxi e NCC) esclusivamente con mezzi tracciabili.

Sono escluse dalla regola solo le spese sostenute per viaggi e trasporti con autoservizi pubblici di linea, quindi ad esempio autobus, treni o metropolitane.

Nei mezzi tracciabili rientrano il bonifico bancario o postale, le carte di debito, credito, prepagate e gli assegni bancari o circolari.

Sono considerati validi anche i pagamenti con app o istituti di moneta elettronica.

Cosa cambia per le aziende

L’obbligo di tracciabilità riguarda non solo i dipendenti, ma anche le imprese.

Infatti, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio e trasporto con taxi e NCC sono deducibili per le aziende solo se pagate con i metodi di pagamento tracciati che abbiamo già elencato.

 

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Aspetti fiscali per il lavoratore

Per il lavoratore il rimborso a piè di lista o analitico è molto conveniente quando riguarda trasferte extracomunali, infatti:

  • per le trasferte nel territorio comunale, come nel sistema forfettario, qualsiasi somma erogata concorre a formare il reddito ed è quindi interamente tassata in busta paga (salvo spese di trasporto e viaggio se documentate);
  • per le trasferte extracomunali, invece, non concorrono a formare il reddito (e quindi non sono tassati in busta paga):
    • i rimborsi per spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, senza limiti di importo;
    • i rimborsi di eventuali spese ulteriori (come telefono, parcheggio), anche non documentate fino ad un importo massimo giornaliero di:
      • 15,49 euro per le trasferte extracomunali in Italia;
      • 25,82 euro per le trasferte all’estero.

Facciamo un esempio.

Un tuo dipendente ha speso, in una trasferta extracomunale di un giorno in Italia, 200 euro tra vitto, alloggio e trasporto, più 50 euro di parcheggio. Tutte queste spese sono correttamente riportate nella nota spese e accompagnate da una documentazione fiscale valida. Dei 250 euro che richiederà come rimborso, solo 34,51 dovranno essere tassati in busta paga (ovvero i 50 euro di spesa “ulteriore” meno il limite legale di 15,49 euro).

 

Tipologia di spesa

Importo rimborsato

Importo tassato

Importo esente

Rimborso spese di vitto, alloggio e viaggio 

(documentate con scontrini, biglietti e fatture)

euro 200,00

euro 200,00

Rimborso spese ulteriori: parcheggio

(documentate con ticket parcheggio)

euro 50,00

euro 34,51

euro 15,49

Totale

euro 250,00

euro 34,51

euro 215,49

 

Se ti sembra che sia il sistema analitico che quello forfettario abbiano caratteristiche interessanti, ma non riesci a decidere quale fa per te, ti consigliamo di proseguire nella lettura.

Ti parleremo infatti del rimborso spese misto: una sorta di via di mezzo tra i due rimborsi di cui ti abbiamo parlato sin qui, che potrebbe fare al caso tuo.